Chiarimento n. 36 dell’8 ottobre 2020 all’Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Regione Campania.
La comunicazione prescritta dal punto 1.2. dell’Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, che i gestori di strutture sedi di ricevimenti hanno l’obbligo di inviare ogni sette giorni, all’Unità di Crisi Regionale deve necessariamente indicare:
a) Il calendario degli eventi programmati nella settimana successiva
con indicazione specifica, per ogni giorno della settimana in cui è in programma un evento:
- del tipo di evento (matrimonio, comunione, battesimo, etc.);
- dell’orario di svolgimento;
- del numero di invitati previsto;
- del luogo di svolgimento dell’evento, con relativo indirizzo.
b) il nominativo del responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala;
c) il nominativo del responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento.
In caso di comunicazioni omesse, incomplete o difformi da quanto prescritto, gli eventi non si intendono autorizzati e saranno attivate le consequenziali attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni previste dalla predetta ordinanza n° 76/2020.